Sant’Anna di Como – Tra Capo e Collo Onlus – Oral Cancer Day
19 Maggio 2017
Commissione Tributaria Regionale di Milano: il Circolo del Golf è fiscalmente un’associazione sportiva..
24 Maggio 2017
Mostra tutto

Consorzi – imprese consortili – consorzi cooperativi: la tassazione

Alessandro Arrighi-Studio Arrighi -Como- Cantù

Tassazione dei consorzi

Occuparsi di tassazione dei consorzi, significa prima di tutto, chiarire di quale tipo di consorzi si stia parlando.

Con la parola consorzio infatti, nel linguaggio corrente, ma anche giuridico, si intendono generalmente diverse tipologie contrattuali.

Il consorzio in senso stretto, che può avere o non avere attività esterna.

A prescindere dal non perseguimento dell’attività lucrativa, poiché l’attività consortile presuppone un’attività di impresa, sarà soggetto all’Ires, all’irap e ad gni altra imposta.

Si distinguono

– consorzi con (sola) attività interna
– consorzi con attività (anche) esterna.

I primi servono semplicemnte a regolare i rapporti interni tra i consorziati, “in esecuzione degli obblighi da essi reciprocamente assunti”; i secondo svolgono attività anche con soggetti terzi (estranei al consorzio), a ciò deputando un apposito ufficio.   L’articolo 2614 del codice civile riconosce ai consorzi con attività esterna autonomia patrimoniale, prevedendo che  “i contributi dei consorziati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo consortile”; quest’ultimo è assoggettato a un vincolo di destinazione, in virtù del quale, per tutta la durata del consorzio, esso, da un lato, non può essere restituito o distribuito tra i consorziati e, dall’altro’altro canto, non può essere aggredito dai creditori particolari dei singoli consorziati. Il fondo consortile è destinato, pertanto,  in via esclusiva, al soddisfacimento delle obbligazioni assunte in nome del consorzio e, quindi, i creditori del consorzio possono agire in via esecutiva solo sui beni che compongono il fondo, senza poter aggredire il patrimonio dei singoli consorziati.

Tanto per il caso dei consorzi con sola attività interna, tanto per il caso dei consorzi con attività (anche) esterna , se svolgono attività soggetta a imposizione fiscale, essa sarà soggetta alla normale tassazione; non saranno tassati solo i versamenti da parte degli associati, che confluendo nel fondo consortile, costituiranno sostanzialmente il capitale del consorzio e, pertanto, non saranno considerati una variazione reddituale.

La disciplina civilistica dei consorzi è contenuta negli articoli da 2602 a 2615-bis del codice civile. Secondo l’articolo 2602, come modificato dalla legge 377/1976, “con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese”. Se ad un consorzio aderiscono almeno due imprenditori, necessari all’esistenza dello stesso, possono aderirvi  , “purché tale partecipazione risulti funzionale al raggiungimento dello scopo consortile”.

L’oggetto del consorzio è quello di creare un’organizzazione comune, atta  al perseguimento dello scopo sociale: organizzazione di uomini e mezzi, “cui è demandato il compito di dare esecuzione al contratto, assumendo ed attuando le decisioni a tal fine occorrenti”.

La Società consortile.

La Società consortile è una società  caratterizzata dal fatto di svolgere la propria attività perseguendo fini consortili.
Lo può essere qualunque tipo di società prevista dal codice civile italiano, escluse le società semplici. In questo caso, pertanto la normativa applicabile e la tassazione prevista, saranno quelle tipiche della forma sociale scelta.
A norma dell’art. 2615 ter codice civile, “le società previste nei Capi III e seguenti del Titolo V possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell’art. 2602”, ossia l‘attività consortile. In questo caso, le disposizioni normative che disciplinano le società consortili sono, da un lato, quelle che disciplinano le società commerciali ( ex artt. 2291 e seguenti del c.c.) e, dall’altro, quelle che regolamentano il consorzio,così come prima descritto.
In questo caso, c’è sempre finalità lucrativa, che consiste nella divisione degli utili, qualunque veste esse assumano, società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita, società per azioni o società a responsabilità limitata.

Il Consorzio Cooperativo.

L’attività mutualistica svolta dai consorzi, consente agli stessi di organizzarsi in società cooperativa. Anche in questo caso, al consorzio potranno aderire imprese e persone fisiche secondo il principio della porta aperta.

Il fine di una cooperativa non è il lucro individuale, ma quello di realizzare gli scambi mutualistici con i soci.  La cooperativa infatti non può avere natura speculativa e anche nel momento dello scioglimento, i soci non possono dividersi il patrimonio della cooperativa, né possono vendere la società nel suo complesso. La cooperativa è una struttura aperta per cui, chiunque ne condivida i principi mutualistici può chiedere di farne parte ed essa può accettare tale richiesta purché sia in grado di soddisfare i bisogni del postulante socio.

In questo caso, la forma cooperativa consente al consorzio cooperativo che effettivamente,  eserciti l’attività mutualistica, e rispetti i requisiti di mutualità prevalente, di godere della tutela costituzionale dell’articolo 45, e quindi, a fronte dell’assoggettamento, alle norme previste per le cooperative, di godere dei vantaggi fiscali che possono arrivare a  prevedere anche l’esenzione totale dalle imposte.

La cooperativa, e quindi anche il consorzio cooperativo che operi secondo quando previsto dalla legge 59 del 1992  è un’impresa a tutti gli effetti, e, se non è una cooperativa sociale, non è un’associazione non-profit, né un’associazione di volontariato; essa pertanto può, generalmente dividere gli utili: rispetto agli enti non-profit infatti è prevista la possibilità di dividere parte degli utili tra i soci. La maggior parte degli utili deve comunque essere finalizzata al conseguimento degli obiettivi dei soci e in tal senso li destina alla patrimonializzazione della società, mentre le altre società devono remunerare i soci proporzionalmente alla propria partecipazione societaria.

Una particolare tipologia di cooperative è quella delle cooperative sociali, che sono onlus di diritto e rientrano nella categoria del non-profit: nel caso di più imprese consorziate per il fine di gestire servizi socio sanitari ed educativi o di gestire  attività finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate nei settori: industria, commercio, servizi e agricoltura, l’utile sarà pertanto completamente esente dall’ires, e, in alcune regioni, anche dall’irap.

Analogamente, qualora più del 50% del costo sostenuto per i dipendenti sia destinato ai soci, a prescindere dal fatturato, e dall’eventuale remunerazione di altri soci del consorzio cooperativo, che siano imprese, e quindi non certo dipendenti, lo stesso consorzio cooperativo potrà godere dei vantaggi previsti per le cooperative di produzione e lavoro e quindi, ottenere uno sconto fiscale del 57% sulla tassazione degli utili ai fini Ires, purché tali utili siano destinati a riserva indivisibile.

Lo studio Arrighi, commercialisti associati, resta a disposizione nelle sedi di Capiago Intimiano, a pochi passi da Cantù, in provincia di Como, e di Milano, per qualsiasi chiarimento.

 

Condividi: