La legge fallimentare
I gradi di Privilegio
L’art.111 della legge fallimentare indica l’ordine in cui devono essere utilizzate e distribuite le somme ricavate dall’attivo fallimentare:
- Spese sostenute per la procedura, dei debiti di massa e delle spese anticipate dall’erario ex art.91 L.F. (cd.campione fallimentare)
- Crediti ammessi in privilegio, con diritto di prelazione sui beni venduti secondo l’ordine assegnato dal codice civile, di cui dall’ art.2745 all’art. 2783 cod.civ.
- Crediti chirografi, in misura proporzionale all’ammontare del credito per cui ciascuno di essi è stato ammesso.
- Rediti postergati, ossia del socio della società in procedura, nella misura in cui sono stati integramente soddisfatti i creditori chirografari, o in un piano concordatario, dopo che sono stati pagati della percentuale promessa i creditori chirografari.
Nela categoria dei crediti chirografi, rientrano anche i crediti privilegiati di cui al punto 2) nel caso in cui il ricavato dei beni su cui avevano diritto di prelazione non sia stato sufficiente a soddisfare la garanzia vantata; pertanto, per la parte in cui sono rimasti incapienti, i crediti privilegiati vanno parificati ai crediti chirografari e decadono al rango di questi ultimi.
La legge fallimentare non prevede un’autonoma disciplina delle cause di prelazione, ma si limita a richiamare il sistema disciplinato dal codice civile. L’art.54 contiene tuttavia una serie di indicazioni da seguire attentamente per i creditori privilegiati nella predisposizione del piano di riparto fallimentare. In particolare i crediti garantiti da IPOTECA, PEGNO o PRIVILEGIO devono essere soddisfatti sul prezzo ricavato dalla vendita dei beni su cui grava il diritto di prelazione a pagamento del capitale, degli interessi e delle spese. In caso di procedure concorsuali minori, pertanto, il piano potrà prevedere, a certe condizioni, un pagamento non integrale dei crediti assistiti da IPOTECA PEGNO E PRIVILIEGIO, se il valore dei beni su cui le garanzie insistono non sono in grado di coprire tutto il debito. Se i creditori privilegiati non vengono soddisfatti integralmente, essendo il ricavato del bene vincolato inferiore al credito ammesso in privilegio, per la parte di credito non soddisfatta finiscono per concorrere con i creditori chirografari nella ripartizione delle somme residuali, ciascuno in proporzione dei rispettivi crediti ammessi. Essi pertanto in una procedura concordataria, hanno diritto di voto per la parte declassata la chirografo, poiché sui beni non vincolati alla prelazione la loro situazione sul piano giuridico non si differenzia da quella degli altri creditori chirografari.
Il privilegio mobiliare viene esercitato su tutti i beni mobili costituenti il patrimonio del fallito e può essere ammesso al passivo verificando semplicemente la sussistenza della causa del credito da cui trae origine. Il privilegio speciale, invece, viene esercitato soltanto su determinati beni e può essere ammesso al passivo qualora venga riconosciuta la sussistenza del rapporto di connessione tra il credito ed il bene che ne è gravato. A differenza del privilegio generale, del tutto svincolato da un rapporto con beni determinati in quanto si riferisce a tutto il patrimonio mobiliare, il privilegio speciale si esplica in un ambito esattamente definito, in quanto vincola solo quel bene o quei beni su cui grava sin dal suo sorgere. Al momento della ripartizione dell’attivo, il ricavato della liquidazione del bene oggetto di privilegio speciale, detratte le spese, costituisce il limite massimo entro cui può trovare capienza quel credito privilegiato. Al credito assistito da privilegio speciale non può essere corrisposto un importo superiore a quanto ricavato dalla vendita del bene oggetto di privilegio; per la parte del credito che risulti non soddisfatta, il credito decade al rango dei crediti chirografari, concorrendo con questi nella ripartizione del residuo dell’attivo. Il vincolo derivante da un privilegio speciale si estende agli accessori della cosa gravata dallo stesso (cioè ai frutti, naturali e civili, alle pertinenze, alle migliorie ed alle altre accessioni). Nel caso non infrequente di vendita di uno stabilimento industriale, comprensivo dei macchinari e degli impianti, la cassazione ha chiarito che il rapporto sussistente tra i vari beni (immobile, macchinari, impianti, dotazioni) organizzati per l’esercizio di un’ impresa industriale non si presta ad essere ricondotto al concetto di pertinenza, secondo la formulazione dell’art.817 c.c., con la conseguenza che il ricavato della vendita di uno stabilimento industriale deve normalmente considerarsi non come un realizzo unitario, di natura immobiliare, ma come realizzo immobiliare per la parte riferita all’edificio (compresi i macchinari e gli impianti eventualmente in esso incorporati) e come realizzo mobiliare per la parte riferibile a tutti gli altri beni, rispetto ai quali, dunque, è configurabile un privilegio generale o speciale (cfr.Cass. 26/1/1985 n.391; Cass.Sez.Un. 7/4/1984 n.2257).
Nel caso di conflitto tra privilegi speciali e tra questi ed i privilegi generali, occorre tenere conto delle seguenti regole, fissate dal codice civile:
- Concorso tra privilegi speciali e diritti reali di garanzia (pegno ed ipoteca) (art.2748 c.c.)
- Il pegno prevale sui privilegi speciali mobiliari, indipendentemente dal momento in cui è sorto;
- I privilegi immobiliari prevalgono sull’ipoteca, anche se risulta iscritta prima dell’insorgere del credito privilegiato.
- Concorso tra privilegi speciali e privilegi generali secondo quanto disposto dagli artt.2777 e 2778 c.c. non esiste una prevalenza dei privilegi speciali rispetto a quelli generali, in quanto entrambe le categorie concorrono sul patrimonio mobiliare del debitore in base ad un’unica graduatoria determinata nei due articoli citati, con l’unica differenza che, mentre i privilegi generali vanno imputati su tutto il ricavato mobiliare, i privilegi speciali trovano il limite nel ricavato dalla vendita del bene oggetto della garanzia.
Sull’attivo immobiliare residuato dopo aver soddisfatto i creditori con privilegio speciale immobiliare, l’art.2776 cod.civ. indica alcune categorie di creditori assistiti da privilegio generale mobiliare:
- I crediti relativi al trattamento di fine rapporto ed all’indennità di preavviso;
- I crediti indicati dagli artt.2751 e 2751 bis c.c., i crediti per contributi dovuti ad istituti, enti o fondi speciali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, di cui all’art.2753 c.c. (dopo i crediti indicati al primo comma, sub a);
- I crediti dello Stato per IVA, indicati all’art.2752 comma terzo c.c. (dopo i crediti di cui al secondo comma, sub b).
Si deve precisare che, secondo l’orientamento prevalente, l’art.2776 c.c. non apporta modifiche all’ordine dei privilegi mobiliari stabilito dagli artt.2777 e 2778 c.c., per cui queste categorie di privilegi non possono essere soddisfatte con modalità diverse a seconda che operino in via principale (sul ricavato mobiliare) o in via sussidiaria (sul ricavato delle vendite immobiliari residuato dopo aver pagato per intero i creditori con privilegio speciale sugli immobili). Ne consegue che. dal combinato disposto degli artt.2776, 2777 e 2778 c.c., l’ordine da seguire nella collocazione sussidiaria - dopo aver soddisfatto il trattamento di fine rapporto e l’indennità di preavviso - è la seguente:
- Spese funebri, d’infermità e alimenti (art.2751)
- Crediti di cui all’art.2751 bis n.1
- Crediti di cui all’art.2751 bis nn.2 e 3
- Crediti di cui all’art.2751 bis nn.4 e 5
- Crediti per contributi ex art.2753 (art.2778 n.1)
I gradi di privilegio, ordinati a uso dei curatori, ma anche dei creditori, possono essere scaricati sul sito dell’ordine dei commercialisti di Roma, come elaborati dalla Commissione di studio per le procedure concorsuali del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti:
I gradi di privilegio e ordine delle preferenze