Crisi di impresa
Il nuovo Codice della crisi pone un forte accento sull’importanza della prevenzione al fine di intercettare tempestivamente la crisi d’impresa: in tale contesto, dunque, tutte le imprese dovranno dotarsi di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, anche al fine di rilevare tempestivamente la crisi e l’eventuale perdita della continuità aziendale.
Il nuovo art. 3 (“adeguatezza degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa”) del Codice fa riferimento alle misure idonee e agli assetti che l’imprenditore, individuale e collettivo, deve adottare al fine di consentire di:
1) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario;
verificare la non sostenibilità dei debiti e l’assenza di prospettive di continuità aziendale per i dodici mesi successivi e i segnali di allarme di cui al comma 4;
2) ricavare le informazioni necessarie a seguire la lista di controllo particolareggiata e ad effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.
Al fianco dei nuovi strumenti di composizione della crisi, però sopravvivono i vecchi strumenti, meglio identificati e riprecisati.
Appare pertanto utile e indispensabile avere un vademecum comparativo dei vecchi e nuovi articoli per vedere dove sono stati ricollocati gli articoli che eravamo abituati a citare.
Clicca qui oppure sul link qui otto per scaricare le tavole sinottiche che spiegano dove sono ricollocati gli articoli della vecchia legge fallimentare bel vuovo codice della crisi (attendi qualche secondo per il caricamento – è necessario avere Adobe Acrobat).
Tavola Sinottica di raccordo tra articoli della “Vecchia legge fallimentare” e “Codice della Crisi”