La “ participation exemption ” o ” pex ” prevede un regime di parziale esenzione, per le plusvalenze realizzate sulla cessione di partecipazioni i, che dipende dalla natura del contribuente.
Tale regime (quello della Pex), prevede le seguenti esenzioni:
a) ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data piu’ recente;
b) classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
c) residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, o, alternativamente, l’avvenuta dimostrazione, a seguito dell’esercizio dell’interpello secondo le modalita’ di cui al comma 5, lettera b), dell’articolo 167, che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall’inizio del periodo di possesso, l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori diversi da quelli individuati nel medesimo decreto di cui all’articolo 168-bis;
d) esercizio da parte della società partecipata di un’impresa commerciale secondo la definizione di cui all’articolo 55. Senza possibilità di prova contraria si presume che questo requisito non sussista relativamente alle partecipazioni in societa’ il cui valore del patrimonio e’ prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio e’ effettivamente diretta l’attivita’ dell’impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell’esercizio d’impresa. Si considerano direttamente utilizzati nell’esercizio d’impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui la società partecipata svolge l’attività agricola.
In caso di stratificazione degli acquisti delle partecipazioni , nel caso cioè in cui le partecipazioni in una stessa società siano state acquistate in tempi diversi, è prevista una presunzione assoluta con la quale si considerano cedute per prime le partecipazioni acquisite in data più recente usando cioè il cosiddetto criterio LIFO. Tale criterio non vale nello stesso modo, per per la determinazione del costo di riferimento
Il requisito del possesso minimo deve sussistere anche in capo alle società neo costituite, che dunque per poter rientrare nel campo di applicazione della Pex devono essere state costituite da almeno dodici mesi. Diverso è tuttavia il caso in cui la nascita di un nuovo soggetto sia frutto di operazioni straordinarie in neutralità fiscale, deve tuttavia precisarsi che Il principio della continuità nel possesso del complesso aziendale conferito, esteso ai beni oggetto del conferimento (comprese le partecipazioni), porta a ritenere che il soggetto conferitario verificherà la sussistenza del requisito temporale tenendo conto anche del periodo di detenzione già maturato in capo al conferente.
Per quanto riguarda le plusvalenze sui titoli quotati si rimanda all‘articolo pubblicato sul Blog del Libero Pensiero.
Il nostro studio di commercialisti rimane a disposizione presso le sedi di Milano o Como, o per email, per qualsiasi chiarimento in merito.
Vedi anche: