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Lo spesometro o comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini iva

Lo spesometro la comunicazione delle fatture emesse e ricevute,  che i soggetti titolari di partita Iva, imprese e lavoratori autonomi, sono tenuti ad inviare periodicamente all’Agenzia delle Entrate, mediante intermediari abilitati, quali dottori commercialisti ed esperti contabili,  al fine di consentire l’incrocio dei dati per valutare possibili evasioni tributarie e contributive

Ora però, con l’entrata in vigore del nuovo spesometro, l’adempimento è stato trasformato in trimestrale con le due nuove comunicazioni IVA: fatture e liquidazioni periodiche. La prima, in deroga alla nuova normativa 2017, avrà per il primo anno di applicazione, una scadenza semestrale mentre la seconda sarà subito trimestrale.

Il termine per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate i dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva (c.d. “spesometro) è stato prorogato con un comunicato MEF dal 18 al 28 settembre. Com’è noto, questo adempimento è stato introdotto dal decreto fiscale collegato alla Legge di Stabilità 2017 (D.L. 193/2016), che ha modificato il previgente obbligo di trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute (razionalizzando una serie di adempimenti comunicativi verso l’Agenzia delle entrate).
L’adempimento riguarda tutti i titolari di partita Iva, mentre ne sono invece esonerati i seguenti soggetti.

Soggetti con esonero totale

  • contribuenti in regime forfettario ed in regime dei minimi (per qualsiasi operazione, attiva o passiva, ivi inclusi gli acquisti in reverse charge);
  • produttori agricoli in regime di esonero (art. 34 c. 6 Dpr 633/1972) situati nelle zone montane di cui all’art. 9 Dpr 601/73;
  • contribuenti che hanno esercitato l’opzione per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse/ricevute (art. 1 c. 3 D.Lgs. n. 127/2015) o dei dati dei corrispettivi giornalieri (art. 2 c. 1 D.Lgs. n. 127/2015)

Soggetti con esonero parziale

  • agricoltori esonerati (volume d’affari inferiore a € 7.000) ubicati in zone non montane. Devono trasmettere solo le (auto)fatture emesse dai propri clienti i quali hanno l’obbligo di consegnarne una copia all’agricoltore;
  • soggetti in regime di Legge n. 398/91 (es. associazioni sportive dilettantistiche). Devono trasmettere solo le fatture emesse rientranti nell’attività commerciale;
  • dettaglianti che hanno esercitato solo l’opzione per la trasmissione elettronica dei dati dei corrispettivi (non delle fatture) hanno l’obbligo dello spesometro.

Attenzione: i contribuenti che hanno:

  • inviato le fatture emesse,
  • ricevuto le fatture d’acquisto,

elettronicamente tramite il Sistema d’interscambio, non sono obbligati ad includere i dati di dette fatture nello spesometro. Tuttavia, possono includere nello spesometro i dati di tutte le fatture (anche quelle transitate tramite SdI).

Vedi anche:

  1. La Compensazione dei crediti tributari
  2. Compensazione dei debiti tributari e cessione del credito IVA
  3. Accollo e Compensazione dei crediti Tributari 
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