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L’articolo 182-ter della legge fallimentare consente dal 2017 anche la Transazione del debito Iva.

L’articolo 182-ter della legge fallimentare consente dal 2017 anche la Transazione del debito Iva.

Recita l’articolo 182-ter: “Con il piano di cui all’articolo 160 il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo, può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d).

 

Se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le tali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole. Nel caso in cui sia proposto il pagamento parziale di un credito tributario o contributivo privilegiato, la quota di credito degradata al chirografo deve essere inserita in un’apposita classe.”

Finalmente consente di transare anche l’iva l’istituto della transazione fiscale, prevista dall’art. 182-ter della legge fallimentare rappresenta una particolare procedura “transattiva” tra il Fisco ed il contribuente, esperibile in sede di concordato preventivo (art. 160 della legge fallimentare) o di accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis  della legge fallimentare). L’impossibilità delle transazone iva, appariva in chiaro contrasto con le finalità dell’istituto, che  rappresenta una deroga al principio generale di indisponibilità e irrinunciabilità del credito tributario da parte dell’Amministrazione finanziaria, e consente  all’impresa in crisi di concordare, alle condizioni e nel rispetto dei limiti imposti dalla legge e cioè purché si dimostri, che senza il concordato preventivo l’erario non potrebbe ottenere una maggiore soddisfazione (art. 160 della legge fallimentare), una vera e propria operazione finanziaria di ristrutturazione dei debiti fiscali (anche iva), sia privilegiati sia chirografari, attraverso la fissazione di nuove scadenze più dilatate nel tempo (cd. transazione fiscale dilatatoria) o mediante una decurtazione del loro ammontare (cd. transazione fiscale remissoria).

Nell’ambito di un concordato preventivo, secondo il parere dei giudici di merito,  la procedura transattiva ex art. 182-ter l. fall. non costituisce il percorso obbligato ed esclusivo per l’imprenditore che intenda ottenere, una decurtazione e/o una dilazione dei debiti tributari, ma semplicemente una facoltà attribuita al contribuente che voglia conseguire gli effetti tipici della transazione fiscale, cioè l’accertamento definitivo della pretesa tributaria e la cessazione della materia del contendere ((In tal senso, ex plurimis, tribunale di  Bologna 24 marzo 2009; Tribunale di Roma 16 dicembre 2009; Tribunale di Monza, 29 dicembre 2009), purtuttavia, di diverso avviso resta l’Agenzia delle Entrate, per cui, al momento, non appaiono esservi dubbi sul fatto che, per ottenere lo stralcio, occorra presentare le istanze di cui all’articolo 182 bis e quella di cui all’articolo 182 ter, se si tratta di un accordo di ristruttazione del debito e quella di cui all’articolo 160 e 182 –ter corredate della relazione di cui al II comma dell’articolo 160 oltre a quella di cui al III comma di cui all’articolo 161 e tutti gli altri documenti previsti dal combinato disposto degli articolo 160 e 161 della legge fallimentare.

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