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La participation Exemption – Pex – degli Warrant

La participation Exemption – Pex – degli Warrant

Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di warrant di sottoscrizione di partecipazioni in società residenti in Italia con azioni negoziate in mercati regolamentati, se non conseguite nell’esercizio di arti e professioni o d’imprese, costituiscono redditi diversi di natura finanziaria soggetti ad imposizione fiscale con le stesse modalità previste per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni azionarie (articoli 67 e seguenti del d.p.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, di seguito, “Decreto 917”). Le cessioni di “titoli o diritti attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni” (quali i Warrant) sono infatti assimilate alle cessioni di partecipazioni, e soggette al medesimo regime fiscale previsto per la cessione di partecipazioni.

Con riferimento a La participation Exemption – Pex – degli Warrant, con la circolare n. 38 del 6 luglio 2005, l’Assonime continua gli approfondimenti sulla riforma IRES, avviati con la circolare n. 32 del 2004, relativamente al nuovo regime di tassazione dei dividendi, e proseguita con le circolari n. 36 del 2004 (avente ad oggetto, tra l’altro, le disposizioni transitorie della riforma in parola) n. 26 e n. 46 del 2004, e n. 34 del 2005 (in merito alle modalità ed ai termini di versamento, in acconto e a saldo, dell’IRES, avuto particolare riguardo alle ipotesi di esercizio dell’opzione per i nuovi regimi di tassazione di gruppo e di trasparenza fiscale),  chiarisce la portata delle diverse operazioni che conducono all’emersione di tali componenti, evidenziando, in particolare, gli aspetti problematici relativi sia alla costituzione del diritto di usufrutto sulle partecipazioni, sia alla cessione del diritto di opzione. A tale ultimo riguardo, la circolare si sofferma sulle difficoltà interpretative che sono sorte in merito all’applicazione del regime di participation exemption ai diritti di opzione ceduti da soggetti diversi dal proprietario della relativa partecipazione, nonché sul trattamento dei cc.dd. “warrant” azionari. La circolare, peraltro, ricorda che per i soci imprenditori (società di capitali ed enti equiparati residenti, imprenditori individuali, etc.) il regime di participation exemption si rende applicabile – sussistendone i requisiti – anche nel caso di distribuzione delle riserve di capitale, nonché nelle ipotesi di recesso, liquidazione, riduzione del capitale, riscatto di azioni o esclusione del socio, con la peculiarità, in queste ultime ipotesi, che la plusvalenza eventualmente fruente dell’esenzione deve determinarsi raffrontando il costo delle partecipazioni con il patrimonio della società partecipata oggetto di liquidazione, senza considerare lo scioglimento di riserve di utili (che vanno sempre assoggettate al regime proprio dei dividendi).

Le plusvalenze conseguitre in regime pex rientrano nella categoria dei ricavi (parzialmente) non tassabili, cioè ricavi conseguiti dall’impresa, che sono inerenti l’attività aziendale e concorrono alla formazione del risultato di esercizio, ma sui quali il fisco non pretende imposizione, considerandoli esenti. L’esclusione ai fini fiscali di questi ricavi determina un imponibile minore (e di conseguenza un minor carico impositivo) rispetto alla quantificazione del reddito civilistico dell’anno di imposta; in altri termini danno origine a variazioni (differenze) definitive (o permanenti) che esplicano in modo definitivo un effetto sul reddito imponibile dell’esercizio senza alcun successivo riflesso sugli esercizi futuri.

Il regime di tassazione della plusvalenza varia pertanto a seconda del soggetto che pone in essere la cessione; in particolare:

A. se la plusvalenza è realizzata da una persona fisica residente in Italia al di fuori dell’esercizio di un’impresa, da società semplici e da soggetti equiparati:

  • la plusvalenza è assoggettata all’imposta sostitutiva del 12,50% se la cessione dei Warrant si riferisce ad una partecipazione “non qualificata” (come di seguito definita); in tal caso, peraltro, il cedente potrà optare per l’assoggettamento ad imposizione della plusvalenza sulla base dei regimi della dichiarazione, del risparmio amministrato o del risparmio gestito,
  • rispettivamente ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 del D. Lgs. n. 461 del 21 novembre 1997; la plusvalenza concorre a formare il reddito imponibile per il 49,72% ed è tassata con aliquota progressiva se la cessione dei Warrant si riferisce ad una partecipazione “qualificata” (come di seguito definita) ai sensi dell’articolo 68, comma 3, Decreto 917, e del D.M. del 2 aprile 2008.

 

Ai fini delle disposizioni di cui trattasi, una  partecipazione si considera “qualificata” se rappresenta, nel caso di società quotate, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria  superiore al 2% ovvero, alternativamente, una percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5%.

 

(B) se la plusvalenza è realizzata da soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del Decreto  917, ovvero da soggetti non residenti per il tramite di una stabile organizzazione in Italia, la  plusvalenza è esente da imposizione nella misura del 95% del relativo ammontare nel caso in cui ricorrano le condizioni previste per il regime di participation exemption di cui all’articolo 87 del Decreto 917.

Peraltro, secondo l’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 36 del 4 agosto 2004 con riferimento al regime di participation exemption, la plusvalenza derivante dalla cessione di diritti di opzione si qualifica per il regime di esenzione solo se il diritto di opzione è ceduto dal proprietario della relativa partecipazione, da cui il diritto di opzione deriva. Al contrario, il regime di esenzione non spetta – e trova applicazione il regime di tassazione ordinario – se il diritto di opzione è ceduto da un terzo al quale il diritto di opzione è pervenuto separatamente dalla partecipazione cui il diritto di opzione è collegato. Tale interpretazione trova applicazione anche nel caso in cui oggetto di cessione siano i Warrant.

Nel caso in cui non ricorrano le condizioni previste dal regime di participation exemption di cui all’articolo 87 del Decreto 917, la plusvalenza sarà integralmente soggetta ad imposta, secondo le disposizioni ordinariamente applicabili;

(C) se la plusvalenza è realizzata da imprenditori individuali e società di persone esercenti attività  commerciali, la plusvalenza è soggetta ad imposizione limitatamente al 49,72% del relativo  ammontare ai sensi dell’articolo 58, comma 2, Decreto 917, e del D.M. del 2 aprile 2008, nel caso in cui ricorrano le condizioni previste per il regime di

participation exemption di cui all’articolo 87 del Decreto 917.

Nel caso in cui non ricorrano le condizioni previste dal regime di participation exemption di cui all’articolo 87 del Decreto 917, la plusvalenza  sarà integralmente soggetta ad imposta, secondo le disposizioni ordinariamente applicabili;

(D) Le plusvalenze realizzate da soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto 917, ovverosia da enti pubblici e privati fiscalmente residenti in Italia, diversi dalle società, non aventi ad oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività  commerciali, sono soggette ad imposizione sulla  base delle stesse disposizioni applicabili alle persone fisiche residenti, cui si rimanda (lettera A sopra);

(E) Le plusvalenze realizzate da fondi pensione italiani di cui al D. Lgs. n. 124 del 21 aprile 1993 e da  OICR soggetti alla disciplina di cui all’articolo 8, commi da 1 a 4, del D. Lgs. n. 461 del 21 novembre  1997 (fondi comuni di investimento in valori mobiliari e SICAV), sono incluse nel risultato annuo di gestione maturato soggetto ad imposta sostitutiva con aliquota (i) dell’11% per i fondi pensione, e (ii) del 12,5% per gli OICR.

(G) se la plusvalenza è realizzata da soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia:

  • la plusvalenza derivante dalla cessione dei Warrant è esente da tassazione in Italia se, congiuntamente, i Warrant (i) sono negoziati in mercati regolamentati e (ii) consentono di sottoscrivere una partecipazione “non qualificata” al capitale o al patrimonio di una società residente quotata in mercati regolamentati;
  • la plusvalenza derivante dalla cessione dei Warrant concorre a formare la base imponibile per il 49,72% del relativo ammontare ai sensi dell’articolo 68, comma 3, Decreto 917, e del D. M. del 2 aprile 2008 (ed è soggetta a tassazione con le aliquote previste a seconda che si tratti di una persona fisica ovvero di società o ente) nel caso in cui si riferisca ad una partecipazione “qualificata” negoziata in mercati regolamentati.

Peraltro, la plusvalenza non è soggetta ad imposizione in Italia nel caso in cui il soggetto cedente risieda in uno Stato che ha concluso con l’Italia una Convenzione contro le doppie imposizioni

A seconda dei casi, la possibilità di beneficiare dei menzionati regimi di esenzione da imposizione sulle plusvalenze è subordinata alla presentazione di idonea documentazione attestante la sussistenza delle relative condizioni di applicazione.

I Dottori Commercialisti e i fiscalisti dello Studio Arrighi, restano, come sempre a disposizione, a Como, a Milano, o telematicamente per verificare l’applicabilità della Pex ed eventualmente la migliore condizione di applicazione delle norma fiscali.

Vedi anche:

La Tassazione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni, in regime di Pex.

Tassazione dei dividendi

 

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