Il credito d’imposta, per le imprese e i lavoratori autonomi che investono in campagne pubblicitarie sui media, in questo caso, quotidiani, periodici, emittenti tv e radio locali e giornali on line.
A partire dal 2018, è previsto il credito d’imposta, per le imprese e i lavoratori autonomi che investono in campagne pubblicitarie su quotidiani, periodici, emittenti tv e radio locali, ma anche ai giornali della rete, purché, ovviamente, si tratti di testate registrate e non di semplici sedicenti “giornali on line”, privi dei requisiti di legge.
Il credito d’imposta è pari al 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90 per cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative;
Il decreto legge del 16 ottobre 2017 ha definito uno stanziamento per il 2018 di 62,5 milioni di euro, di cui 50 milioni per gli investimenti sulla stampa (20 per gli investimenti effettuati nel secondo semestre del 2017, più 30 per quelli da effettuare nel 2018) e 12,5 milioni per gli quelli da effettuare nel 2018 sulle emittenti radio-televisive. Il provvedimento contiene però un elemento di rischio per l’imprenditore che intenda avvalersene, in quanto: se saranno superate le coperture annue previste, il riparto delle risorse avverrà tra i richiedenti secondo un criterio di proporzionalità, con il rischio di determinare degli scostamenti nelle previsioni dei budget dei flussi finanziari delle imprese.
Siamo, come spesso accade, davanti a un legislatore che non sa e non vuole capire l’importanza delle programmazione finanziaria per un imprenditore.
La norma, peraltro, distingue i limiti di copertura della spesa per gli investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa e digitale, da un lato, e per quelli sulle emittenti radio-televisive dall’altro indiando limiti separati. Pertanto, in presenza di investimenti su entrambi i media, dunque il richiedente può vedersi riconosciute due diversi di crediti d’imposta, in percentuali differenziate a seconda delle condizioni della ripartizione delle spese pubblicitarie su ognuna delle due platee di beneficiari, ossia a seconda della diversa numerosità di coloro che hanno diritto alle due tipologie di investimento.
Altra peculiarità dell’agevolazione è il fatto che, per fruire del credito d’imposta, i soggetti interessati devono presentare all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione nella quale devono essere indicati i dati degli investimenti agevolabili e del credito d’imposta del quale è richiesta l’autorizzazione alla fruizione.
L’autorizzazione o meno alla fruizione del credito d’imposta è comunicata dall’Agenzia delle entrate in via telematica mediante un’apposita ricevuta. La ricevuta è resa disponibile nella sezione “Ricevute” dell’area autenticata dei Servizi Telematici dell’Agenzia delle entrate cui si accede inserendo le credenziali di accesso (nome utente, password, codice PIN) .
Il beneficiario può utilizzare il credito d’imposta maturato solo in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente tramite Entratel o Fisconline, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito d’imposta, fatto questo, che potrà determinare una serie di effetti anche in ordine alle cessioni di crediti, più o meno legittime da parte di operatori che potrebbero determinare in modo fraudolento, uno sforamento dei “tetti” sopraindicati.
Come sempre la raccomandazione è quella di analizzare il proprio investimento, in questo caso in pubblicità, con l’assistenza del vostro commercialista, in modo da essere effettivamente consci di quali siano i rischi e le possibilità di godere della agevolazione di non vedersi disconosciuta la possibilità di goderne per un’eccessiva superficialità, magari stimolata di un venditore di pubblicità e inserzioni poco professionale.
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