Il regime di tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche non imprenditori, residenti fiscalmente in Italia, cambia a seconda di alcuni elementi fondamentali:
Ai fini del corretto calcolo della tassazioni dei dividendi occorre distinguere,
Ai sensi dell’articolo 67, primo comma lett. c, del Tuir, nel caso di partecipazioni qualificate, la tassazione dei dividendi corrisposti da società residenti al socio persona fisica (non imprenditore) concorrono alla formazione del reddito nella misura del:
Il reddito del dividendo confluisce nel “cumulo dei redditi” del contribuente per la quota tassata e segue, e deve essere tassato a seconda degli scaglioni di reddito Irpef vigenti, senza l’applicazione di ritenuta alla fonte.
Tale reddito, pertanto, deve essere dichiarato nel quadro D del modello 730/2016 o nel quadro RL del modello Unico – persone fisiche 2016.
Nel caso di partecipazioni non qualificate, invece, la tassazione dei dividendi corrisposti da società residenti al socio persona fisica, non imprenditore, sono assoggetti a ritenuta a titolo d’imposta pari al 26% dell’intero importo (dal 1° luglio 2014, prima il 20%).
In questo caso, Trattandosi di ritenute a titolo d’imposta il contribuente non deve indicare nulla in dichiarazione.
Per quanto riguarda invece le plusvalenze derivanti dalle cessioni delle partecipazioni, , si reinvia al precedente articolo sull’argomento
https://www.alessandroarrighi.com/tag/plusvalenze-valori-mobiliari/