Si è già detto che il concordato fallimentare (che se entra in vigore la riforma Rordorf sarà detto Concordato Liquidatorio Giudiziale) è l’istituto attraverso il quale uno o più creditori o un terzo, anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, formulano una proposta ai creditori della società fallita per rilevare, il complesso aziendale della società medesima, proponendo un piano di soddisfazione dei medesimi che deve essere preventivamente approvato dal tribunale e che la riforma della legge fallimentare renderà, nella maggior parte dei casi, impossibile il ricorso al concordato preventivo e quindi molti imprenditori, che vogliano salvare la propria impresa, alla “Liquidazione Giudiziaria“, per poi eventualmente proporre un concordato liquidatorio giudiziale, l’istituto, cioè, che sostituirà l’attuale concordato fallimentare.
Anche la nuova procedura di liquidazione giudiziale potrà concludersi con un concordato liquidatorio giudiziale come avviene oggi con il concordato fallimentare, ma in tal caso la proposta deve essere supportata da un apporto di ulteriori risorse tali da renderlo più vantaggioso per i creditori rispetto all’ordinaria liquidazione. Legittimati alla proposizione sono i creditori, i terzi interessati e lo stesso debitore, che però potrà, probabilmente proporla solo dopo un anno, in luogo degli attuali sei mesi.
Molto spesso, pertanto, si perverrà, probabilmente ad un concordato liquidatorio giudiziale indiretto attuato cioè attraverso un affitto d’azienda, stipulato con gli organi della procedura.
Ovviamente lo studio Arrighi, resta a disposizione, con i propri professionisti a Milano e a Cantù – Como ma anche fissando degli appuntamenti in azienda ovunque in Italia, per individuare di volta in volta, delle soluzioni su misura.
In via di prima approssimazione, si osserva che l a proposta può prevedere:
a) la suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei;
b) trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse, indicando le ragioni dei trattamenti differenziati dei medesimi;
c) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, e quindi i creditori non devono essere necessariamente soddisfatti tutti mediante finanza nuova, ma possono altresì essere soddisfatti anche mediante cessione dei beni, accollo o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l’attribuzione ai medesimi, o a società da questi partecipate, di azioni, quote ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito.
La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso di idonei requisiti di professionalità e indipendenza designato dal tribunale. Come è ovvio, il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l’effetto di alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione.
Non sarà pertanto possibile, per esempio pagare al 100% alcuni fornitori strategici che non hanno alcun privilegio e proporre un trattamento inferiore al fisco, salva la possibilità che tali differenze in valore assoluto dipendano dalla natura del soddisfacimento, ma, a differenza di quanto avviene per il concordato preventivo, anche con la riforma, in questo caso non sembra essere obbligatoria la divisione in classe prevista per i concordati preventivi, inoltre, non è indispensabile una percentuale minima garantita.
In considerazione del probabile aumento esponenziale dei fallimenti, in seguito all’approvazione della riforma, c’è da presumere che il concordato liquidatorio giudiziale potrà divenire uno degli strumenti a cui più spesso si farà ricorso, quantomeno per chiudere importanti liquidazioni giudiziali di imprese di rilevante dimensioni, per cui esiste anche un interesse pubblico o quantomeno sovraordinato, alla prosecuzione dell’attività e per le quali la riforma non rende di fatto più possibile il ricorso al concordato preventivo.
La proposta può prevedere la cessione, oltre che dei beni compresi nell’attivo fallimentare, anche delle azioni di pertinenza della massa, purché autorizzate dal giudice delegato, con specifica indicazione dell’oggetto e del fondamento della pretesa. Il proponente può limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva al tempo della proposta.
La proposta di concordato fallimentare, è presentata con ricorso al giudice delegato, il quale chiede il parere [del comitato dei creditori e] del curatore, con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione ed alle garanzie.
Una volta espletato tale adempimento preliminare il giudice delegato, acquisito il parere favorevole del comitato dei creditori, valutata la ritualità della proposta, ordina che la stessa, unitamente al parere del comitato dei creditori e del curatore, venga comunicata a cura di quest’ultimo ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione ed informandoli che la mancata risposta sarà considerata come voto favorevole. Nel medesimo provvedimento il giudice delegato fissa un termine non inferiore a venti giorni nè superiore a trenta, entro il quale i creditori devono far pervenire nella cancelleria del tribunale eventuali dichiarazioni di dissenso. Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi.
Nel caso del concordato fallimentare, i creditori che non fanno pervenire il loro dissenso nel termine fissato dal giudice delegato si ritengono consenzienti, come avveniva per il concordato preventivo prima della citata riforma. Se la proposta è presentata prima che lo stato passivo venga reso esecutivo, hanno diritto al voto i creditori che risultano dall’elenco provvisorio predisposto dal curatore e approvato dal giudice delegato.
In caso di presentazione di più proposte o se comunque ne sopraggiunge una nuova, prima che il giudice delegato ordini la comunicazione, il comitato dei creditori sceglie quella da sottoporre all’approvazione dei creditori; su richiesta del curatore, il giudice delegato può ordinare la comunicazione ai creditori di una o di altre proposte, tra quelle non scelte, ritenute parimenti convenienti.
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