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Concordato e Organismo di Composizione della Crisi OCC

Il concordato fallimentare (che se entra in vigore la riforma Rordorf  sarà detto Concordato Liquidatorio Giudiziale) è l’istituto attraverso il quale uno o più creditori o un terzo, anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, formulano una proposta ai creditori della società fallita  per  rilevare, il complesso aziendale della società medesima, proponendo un piano di soddisfazione dei medesimi che deve essere preventivamente approvato dal tribunale.

La riforma della legge fallimentare renderà, nella maggior parte dei casi, impossibile il ricorso al concordato preventivo e quindi molti imprenditori, che vogliano salvare la propria impresa, ricorreranno all’istituto del fallimento, che muterà il su nome in “Liquidazione giudiziaria”, per poi eventualmente proporre un concordato fallimentare.

Già la riforma del 2015 aveva indubbiamente dato un giro di vite all’utilizzo del concordato preventivo, limitando, giustamente i casi di abuso, introducendo una percentuale minima di pagamento pari al 20 % per il concordato liquidatorio, e non anche pertanto al concordato in continuità, ma soprattutto, e purtroppo, eliminando la regola del silenzio assenso, per cui i creditori che non esprimevano il noto, venivano considerati assenzienti anziché dissenzienti come è adesso, ed era prima del 2012.

 

Ma non solo, se sarà approvato il testo della riforma Rordorf, ipotesi che peraltro appare ipotizzabile solo nel caso di un governo Gentiloni Bis, le modifiche introdotte con le procedure di allerta e di composizione negoziale della crisi, teoricamente  volte ad anticipare l’emersione della stessa mediante una rapida analisi delle cause del malessere economico-finanziario dell’impresa, e successivamente mirate a supportare i negoziati in vista del raggiungimento dell’accordo con i creditori o con alcuni di essi, avranno invece l’effetto, di determinare il fallimento di un numero altissimo di imprese, che hanno ingenti debiti con gli istituiti fiscali e previdenziali. Non solo imprenditore, collegio sindacale e società di revisione, ma anche  Agenzia delle Entrate e Inps saranno infatti costrette a segnalare all’Organismo di Composizione Assistita della Crisi le situazioni di difficoltà aziendale.

L’impresa, assistita da un organo che probabilmente troverà nei consigli degli ordini, la sua emanazione, e che in qualche modo rischierà di essere “d’alto ingegno perché d’alto Lignaggio” come il “Marchesino Eufemio”  , avrà sei mesi di tempo, per porre in essere un processo di risanamento.  decorso del termine di sei mesi entro cui l’imprenditore dovrà adottare le misure idonee al turnaround, presentando alternativamente,

(i) istanza all’OCC;

(ii) domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti;

(iii) proposta di concordato preventivo;

(iv) ricorso per l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale (lett. h).

Solo il rispetto di detto termine permetterà di qualificare la reazione come tempestiva, consentendo l’applicazione delle «misure premiali», «sia di natura patrimoniale sia in termini di responsabilità personale», che la normativa delegata dovrà determinare.

In caso contrario l’OCC,  dovrà segnalare la circostanza al pubblico ministero, che nella lettera della proposta di legge sembrerebbe avere addirittura l’obbligo di chiedere la liquidazione giudiziaria.

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