Area di Attività
Assistenza in commissione tributaria e Contenzioso Tributario
Lo studio Arrigi, grazie alla pluriennale collaborazione con lo la Confederazione Unitaria Giudici Italiani Tributari
ha sviluppato una singolare esperienza e una conoscenza unica dei meccanismi relativa alla difesa del contribuente in
commissione tributaria. La commissione tributaria è, in pratica, il giudice a cui si deve ricorrere per contestare
un accertamento. Niente sale
Appartengono alla competenza delle Commissioni tributarie le controversie in materia di:
- Imposta sul reddito delle persone fisiche.
- Imposta sul reddito delle persone giuridiche.
- Imposta locale sui redditi.
- Imposta sul valore aggiunto, salvo il disposto dell’art. 70 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633, nonché il disposto della nota al n. 1 della parte terza della tabella A al decreto stesso, nei casi in cui l’imposta sia riscossa unitamente all’imposta sugli spettacoli.
- Imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili.
- Imposta di registro.
- Imposta sulle successioni e donazioni.
- Imposte ipotecarie.
- Imposta sulle assicurazioni.
- (bis) tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (lettera aggiunta con effetto 01/01/1996, dall’art. 3, comma 36, della Legge n. 549 del 28/12/1995).
Appartengono, altresì, alla competenza delle suddette Commissioni le controversie promosse da singoli possessori concernenti l’intestazione, la delimitazione, la figura, l’estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell’estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l’attribuzione della rendita catastale”.
Inoltre, la suddetta competenza per materia, nel corso di vari anni, è stata estesa nel modo seguente.
- Per la competenza delle Commissioni tributarie, relativamente alle controversie per la sovrimposta comunale sul reddito dei fabbricati, cfr. art. 23, dodicesimo comma, D.L. 28/02/1983, n. 55.
- Per l'imposta comunale per l' esercizio di imprese e di arti e professioni, cfr. art. 4, comma 8, D.L. 2/3/1989, n. 66.
- Per il ricorso contro il ruolo, l' avviso di mora e per la sospensione della riscossione coattiva di imposte indirette e IVA, cfr. art. 11, comma 5, D.L. 13-5-1991, n. 151.
- Per la sospensione della riscossione in caso di definizione delle pendenze tributarie, cfr. art. 34, comma 7, e art. 36, comma 4, legge 30-12-1991, n. 413.
- Per l'imposta sulle concessioni e locazioni dei beni pubblici, cfr. art. 5, comma 4, D.Lgs. 28/02/1992, n. 263.
- Per l'imposta straordinaria immobiliare sul valore dei fabbricati e per I' imposta straordinaria sui depositi bancari e postali, cfr. art. 7, comma 7, D.L. 11/7/1992, n. 333.
- Per l'imposta straordinaria su beni di lusso, cfr. art. 8, comma 8, D.L. 19/9/1992, n. 384.
- Per l'imposta sul patrimonio netto delle imprese, cfr. art. 3, comma 4, D.L. 30/9/1992, n. 394.
- Per l'imposta comunale sugli immobili, cfr. art. 4, comma 1, lettera a), n. 13, legge 23/10/1992, n. 421 e art. 15, D.Lgs. 30/12/1992, n. 504.
- Per l’imposta sui contributi versati ai fondi pensione, cfr. testo originario art. 13, comma 5, D.Lgs. 21/4/1993, n. 124.
- Per l'imposta straordinaria su autovetture, autoveicoli e motocicli di lusso, cfr. art. 6, comma 5, D.L. 30/12/1993, n. 557, pubblicato nella GU n. 305 del 30/12/1993.
- Per l'imposta sostitutiva sui fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, cfr. art. 15, comma 4, legge 25/1/1994, n. 86.
- Per il tributo straordinario istituito per l' anno 1994, cfr. art. 11, comma 6, D.L. 19/12/1994, n. 691.
- Per le somme dovute sui maggiori valori dei disavanzi derivanti da operazioni di fusione e scissione, cfr. art. 21, comma 3, D.L. 23/2/1995, n. 41.
- Per l'imposta sostitutiva su riserve e fondi in sospensione d' imposta, cfr. art. 22, comma 11, D.L. 23/2/1995, n. 41, . Per l'imposta sostitutiva dovuta dagli enti creditizi conferiti, cfr, art. 26, comma 2, D.L. 23/2/1995, n. 41.
- Per l'imposta sostitutiva relativa alla regolarizzazione di scritture contabili, cfr. art. 4, comma 5, D.L. 30-12-1995, n. 565; art. 4, comma 5, D.L. 28-2-1996, n. 93; art. 4, comma 5, D.L. 29-4-1996, n. 230; art. 4, comma 5, D.L. 29-6-1996, n. 342, non convertiti in legge; art. 4, comma 5, D.L. 30-8-1996, n. 449 , abrogato; art. 4, comma 5, D.L. 23-10-1996, n. 547 , non convertito in legge e art. 2, comma 144, legge 23-12-1996, n. 662.
- Per l’imposta sostitutiva relativa alle società non operative, cfr, art. 3, comma 44, legge 23-12-1996, n. 662.
- Per il contributo straordinario per l' Europa, istituito per l' anno 1996, cfr. art. 3, comma 203, legge 23-12-1996, n. 662.
Inoltre, data l’ampia formulazione della norma, sono di competenza delle Commissioni tributarie i seguenti tributi già di pertinenza del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 9 c.p.c.:
- L’imposta di bollo (D.P.R. n. 642/1972).
- La tassa sulle concessioni governative (D.P.R. n. 641/1972).
- L’imposta sugli spettacoli, oggi definita imposta sugli intrattenimenti (D.P.R. n. 640/1972).
- Le tasse di lotteria e sulle manifestazioni a premio (L. n. 973/1939 e R.D. n. 1077/1940).
- Le tasse automobilistiche (D.P.R. n. 39/1953; Legge n. 27/1978 e n. 504/1992).
- Le imposte di fabbricazione e di consumo, oggi “accise” (D.Lgs. n. 504/1995).
- I diritti doganali (D.P.R. n. 43/1973 e Reg. CEE n. 2913/1992).
- Le tasse sulle concessioni comunali (Legge n. 3/1979).
- L’imposta erariale di trascrizione e la relativa addizionale provinciale (Legge n. 952/1977).
- Le tasse sui contratti di borsa (R.D. n. 3278/1923).
- I contributi consortili (R.D. n. 215/1933).
- I canoni di abbonamento RAI-TV (Legge n. 880/1938).