Area di Attività

Assistenza in commissione tributaria e Contenzioso Tributario



Lo studio Arrigi, grazie alla pluriennale collaborazione con lo la Confederazione Unitaria Giudici Italiani Tributari ha sviluppato una singolare esperienza e una conoscenza unica dei meccanismi relativa alla difesa del contribuente in commissione tributaria. La commissione tributaria è, in pratica, il giudice a cui si deve ricorrere per contestare un accertamento. Niente sale

Appartengono alla competenza delle Commissioni tributarie le controversie in materia di:

  1. Imposta sul reddito delle persone fisiche.
  2. Imposta sul reddito delle persone giuridiche.
  3. Imposta locale sui redditi.
  4. Imposta sul valore aggiunto, salvo il disposto dell’art. 70 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633, nonché il disposto della nota al n. 1 della parte terza della tabella A al decreto stesso, nei casi in cui l’imposta sia riscossa unitamente all’imposta sugli spettacoli.
  5. Imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili.
  6. Imposta di registro.
  7. Imposta sulle successioni e donazioni.
  8. Imposte ipotecarie.
  9. Imposta sulle assicurazioni.
    • (bis) tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (lettera aggiunta con effetto 01/01/1996, dall’art. 3, comma 36, della Legge n. 549 del 28/12/1995).

Appartengono, altresì, alla competenza delle suddette Commissioni le controversie promosse da singoli possessori concernenti l’intestazione, la delimitazione, la figura, l’estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell’estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l’attribuzione della rendita catastale”.
Inoltre, la suddetta competenza per materia, nel corso di vari anni, è stata estesa nel modo seguente.

  • Per la competenza delle Commissioni tributarie, relativamente alle controversie per la sovrimposta comunale sul reddito dei fabbricati, cfr. art. 23, dodicesimo comma, D.L. 28/02/1983, n. 55.
  • Per l'imposta comunale per l' esercizio di imprese e di arti e professioni, cfr. art. 4, comma 8, D.L. 2/3/1989, n. 66.
  • Per il ricorso contro il ruolo, l' avviso di mora e per la sospensione della riscossione coattiva di imposte indirette e IVA, cfr. art. 11, comma 5, D.L. 13-5-1991, n. 151.
  • Per la sospensione della riscossione in caso di definizione delle pendenze tributarie, cfr. art. 34, comma 7, e art. 36, comma 4, legge 30-12-1991, n. 413.
  • Per l'imposta sulle concessioni e locazioni dei beni pubblici, cfr. art. 5, comma 4, D.Lgs. 28/02/1992, n. 263.
  • Per l'imposta straordinaria immobiliare sul valore dei fabbricati e per I' imposta straordinaria sui depositi bancari e postali, cfr. art. 7, comma 7, D.L. 11/7/1992, n. 333.
  • Per l'imposta straordinaria su beni di lusso, cfr. art. 8, comma 8, D.L. 19/9/1992, n. 384.
  • Per l'imposta sul patrimonio netto delle imprese, cfr. art. 3, comma 4, D.L. 30/9/1992, n. 394.
  • Per l'imposta comunale sugli immobili, cfr. art. 4, comma 1, lettera a), n. 13, legge 23/10/1992, n. 421 e art. 15, D.Lgs. 30/12/1992, n. 504.
  • Per l’imposta sui contributi versati ai fondi pensione, cfr. testo originario art. 13, comma 5, D.Lgs. 21/4/1993, n. 124.
  • Per l'imposta straordinaria su autovetture, autoveicoli e motocicli di lusso, cfr. art. 6, comma 5, D.L. 30/12/1993, n. 557, pubblicato nella GU n. 305 del 30/12/1993.
  • Per l'imposta sostitutiva sui fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, cfr. art. 15, comma 4, legge 25/1/1994, n. 86.
  • Per il tributo straordinario istituito per l' anno 1994, cfr. art. 11, comma 6, D.L. 19/12/1994, n. 691.
  • Per le somme dovute sui maggiori valori dei disavanzi derivanti da operazioni di fusione e scissione, cfr. art. 21, comma 3, D.L. 23/2/1995, n. 41.
  • Per l'imposta sostitutiva su riserve e fondi in sospensione d' imposta, cfr. art. 22, comma 11, D.L. 23/2/1995, n. 41, . Per l'imposta sostitutiva dovuta dagli enti creditizi conferiti, cfr, art. 26, comma 2, D.L. 23/2/1995, n. 41.
  • Per l'imposta sostitutiva relativa alla regolarizzazione di scritture contabili, cfr. art. 4, comma 5, D.L. 30-12-1995, n. 565; art. 4, comma 5, D.L. 28-2-1996, n. 93; art. 4, comma 5, D.L. 29-4-1996, n. 230; art. 4, comma 5, D.L. 29-6-1996, n. 342, non convertiti in legge; art. 4, comma 5, D.L. 30-8-1996, n. 449 , abrogato; art. 4, comma 5, D.L. 23-10-1996, n. 547 , non convertito in legge e art. 2, comma 144, legge 23-12-1996, n. 662.
  • Per l’imposta sostitutiva relativa alle società non operative, cfr, art. 3, comma 44, legge 23-12-1996, n. 662.
  • Per il contributo straordinario per l' Europa, istituito per l' anno 1996, cfr. art. 3, comma 203, legge 23-12-1996, n. 662.

Inoltre, data l’ampia formulazione della norma, sono di competenza delle Commissioni tributarie i seguenti tributi già di pertinenza del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 9 c.p.c.:

  • L’imposta di bollo (D.P.R. n. 642/1972).
  • La tassa sulle concessioni governative (D.P.R. n. 641/1972).
  • L’imposta sugli spettacoli, oggi definita imposta sugli intrattenimenti (D.P.R. n. 640/1972).
  • Le tasse di lotteria e sulle manifestazioni a premio (L. n. 973/1939 e R.D. n. 1077/1940).
  • Le tasse automobilistiche (D.P.R. n. 39/1953; Legge n. 27/1978 e n. 504/1992).
  • Le imposte di fabbricazione e di consumo, oggi “accise” (D.Lgs. n. 504/1995).
  • I diritti doganali (D.P.R. n. 43/1973 e Reg. CEE n. 2913/1992).
  • Le tasse sulle concessioni comunali (Legge n. 3/1979).
  • L’imposta erariale di trascrizione e la relativa addizionale provinciale (Legge n. 952/1977).
  • Le tasse sui contratti di borsa (R.D. n. 3278/1923).
  • I contributi consortili (R.D. n. 215/1933).
  • I canoni di abbonamento RAI-TV (Legge n. 880/1938).