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Commissione Tributaria Regionale di Milano: il Circolo del Golf è fiscalmente un’associazione sportiva..

La commissione tributaria regionale di Milano, da ragioe ai due circoli della provincia di Como

Un circolo del Golf è un’associazione sportiva dilettantistica che non  perderà la qualifica di ente non commerciale, anche a prescindere dall’obbligo statutario di acquistare una quota della Immobiliare che gestisce il campo da golf.

Si tratta di una sentenza che costituisce evidentemnte una pietra miliare per l’associazionismao sportivo. L’autorevoleza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, costituisce evidentemente un elemento importantissmo in termini di precendete.

Il commento di Alessandro Arrighi e Tommaso Allevi, è stato pubblicato sulla rivista ufficiale delle C.U.G.I.T. – Confederazione – Unitaria- Giudici – Italiani – Tributaria.

http://www.tribunafinanziaria.it/il-circolo-del-golf-e-unassociazione-sportiva/

La Commissione Tributaria Regionale di Milano si è espressa con parere favorevole nei confronti di due Circoli di Golf, annullando la sentenza di primo grado emessa dalla commissione tributaria di Como e  l’avviso di accertamento nei confronti dei due club,  in merito a omessa dichiarazione dei redditi e omessa tenuta delle scritture contabili, violazione in materia di IRAP-IRES-IVA, omessa fatturazione e registrazione di operazioni imponibili ai fini IVA. L’avviso era basato sul disconoscimento del presupposto di non lucratività sebbene i circoli in questione fossero affiliati alla federazione Italiana Golf e all’interno degli stessi fosse indubbiamente esercitata l’attività sportiva.
Le sentenze emesse dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano numero 4157/2014 e 4158/2014 possono essere da apripista ai numerosi circoli golfistici presenti sul territorio italiano e al contempo, costituiscono una pietra miliare del diritto tributario per quanto riguarda l’associazionismo sportivo dilettantistico. L’Agenzia aveva disconosciuto, infatti, la natura di enti non commerciali dei circoli, riprendendo a tassazione una serie di importi riguardanti presunti ricavi non dichiarati e relative riprese su quote associative, contributi vari, proventi commerciali, proventi finanziari e rimanenze finali. La Commissione Tributaria di Primo grado rigettava il ricorso proposto, per entrambi i circoli, e confermato l’accertamento.

I motivi di censura della difesa.

I ricorrenti, due circoli del Golf della provincia di Como entrambi localizzati nelle aree intorno a Cantù,  hanno proposto ricorso in appello censurando la sentenza della Commissione di primo grado e ribadendo con forza la loro posizione in merito a:

  1. Erroneità della sentenza avuto riguardo alla individuazione della normativa applicabile alla fattispecie ai fini della valutazione dei presupposti per la operatività del regime agevolato previsto per le associazioni sportive dilettantistiche. Carenza del presupposto di imposizione e vizio di violazione di legge per falsa applicazione dell’art 90, co. 17 e 18 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289. Insufficiente motivazione.
  2. Erroneità della sentenza della commissione tributaria provinciale di Como,  con riferimento alla mancata valutazione dei presupposti previsti dall’art. 90 Legge n. 289/02 per l’applicazione del regime di favore. Carenza del presupposto di imposizione e vizio di violazione di legge per falsa applicazione dell’art.90, co.17 e 18 Legge 27 dicembre 2002, n. 289.
  3. Erroneità della sentenza sulla carenza del presupposto di imposizione e violazione degli art. 148, co.3 dpr 917/86 e 4, co. 4, dpr 633/72 avuto riguardo alla “de- commercializzazione” delle attività sportive istituzionalmente rese al Circolo nei confronti degli associati e dei tesserati F.l.G. Insufficiente motivazione.
  4. Carenza del presupposto di imposizione e violazione di legge per falsa applicazione degli art. 148, co. 8, lett. a), b), c), e) e f) dpr 917/1986. Insufficiente motivazione.
  5. La carenza del presupposto di imposizione anche avuto riguardo all’accertamento induttivo della base imponibile: a) il vizio di violazione di legge per falsa applicazione degli art. 39, co. 2, 40 dpr 600/73 e 55 dpr 633/72
  6. Insussistenza degli illeciti contestati.
  7. Illegittimità della sentenza di primo grado per carente e/o contraddittoria motivazione.

L’accoglimento delle Motivazioni da parte della Commissione Tributaria Regionale di Milano

I giudici della Commissione Tributaria Regionale di Milano hanno accolto l’appello presentato e, purtroppo, seguito la pessima abitudine di compensare le imprese quando soccombe l’amministrazione pubblica, che pertanto non è sufficientemente disincentivata a produrre quagli accertamento che hanno quale principale risultato quello di rompere il rapporto di fiducia tra fisco e contribuente.
La Commissione regionale, ha ritenuto degne di accoglimento le deduzioni dei circoli golfistici. In questo caso è apparso altresì decisivo qualificare la natura dei corrispettivi riscossi in relazione alle attività di noleggio “car golf”, armadietti, caricabatteria, carrelli, utilizzo sacche da golf. In particolare era necessario definire se tali corrispettivi dovessero essere considerati accessori all’attività sportiva e non rivestissero natura commerciale e di conseguenza potessero essere considerati non commerciali e pertanto non imponibili. La Commissione, in proposito, ha richiamato anche il parere della stessa direzione regionale per la Lombardia riportato nella nota prot. 47792198 in data 22 aprile 1999, che ha indicato queste prestazioni di servizi come rientranti fra quelle costituenti il naturale completamento degli scopi specifici e particolari che caratterizzano ciascun ente associativo dilettantistico-sportivo» rilevando che ciò resta valido anche alla luce dell’attuale comma 3 dell’art.148 del T.U.I.R. e la risoluzione n. 38/E del 17 maggio 2010 dell’Agenzia delle Entrate, che ampliava l’ambito di applicazione del comma 3 art 148, anche ai corrispettivi incassati da «frequentatori e/o praticanti», non aventi la qualifica di soci dell’associazione di sport dilettantistico, purché risultanti «tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali» (intese quali le Federazioni riconosciute per legge). Infine, il comma 3 dell’art 148, dispone che le prestazioni di servizi, seppure effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, non hanno natura commerciale anche se rese a favore di “altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali.
La natura non commerciale dell’associazione si ricavava senza alcun dubbio dalle apposite clausole inserite nello statuto quali il divieto di distribuzione di utili, il reinvestimento per gli scopi sociali, la gratuità delle cariche sociali ecc, aspetti questi, senza i quali, ovviamente un’associazione non potrebbe essere dichiarata non lucrativa. Particolare rilevanza rivestono, in questo senso, l’esistenza dell’organo di controllo professionale e la democraticità delle cariche, aspetti senza i quali, altra giurisprudenza impedirebbe il riconoscimento dalla non lucratività.

Il rilievo veniva mosso dall’Agenzia delle Entate di Como.


Il rilievo veniva mosso dall’Agenzia delle Entate di Como,  sul presupposto dell’asserita violazione dello statuto stante l’obbligo degli associati, previsto dal regolamento, di acquistare una quota della Immobiliare, obbligo che avrebbe eluso il divieto statutario di distribuzione di utili fra i soci nonché l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento, ad altro ente non commerciale; la contestata violazione avrebbe fatto sì, che le prestazioni offerte agli associati (armadietti, rimessaggio, ecc.) perdessero il requisito della esclusione dall’attività commerciale e il conseguente regime agevolato.
A Milano, tale tesi non ha convinto la Commissione Regionale poiché, da un lato, il possesso di tale quota non produce utili ricollegabili alla associazione e, dall’altro, la sorte del patrimonio personale della associazione (composto da soli beni mobili), da devolversi in caso di suo scioglimento secondo le norme statuarie, è indipendente rispetto alla sorte del patrimonio della immobiliare e dipende dalle decisioni dei relativi soci secondo la disciplina civilistica delle società di capitali. La commissione ha del tutto escluso, addirittura la possibilità di ipotizzare, come avrebbe voluto l’Ufficio, una presunta #interposizione fittizia tra l’associazione sportiva e la società Immobiliare, nonostante la immobiliare fosse proprietaria di un unico immobile concesso in locazione alla associazione. Gli eventuali utili infatti dipendenti dalla locazione dell’immobile sono acquisiti dai soci della associazione non in quanto tali, ma in quanto soci della distinta società di capitali proprietaria della area, in misura ovviamente proporzionale alla entità della partecipazione societaria; il diverso ruolo giuridico dei due enti si oppone evidentemente alla pretesa commistione: per esempio, nel caso di morte di un socio, sarebbero diverse le conseguenze sul piano civilistico rispetto all’una e all’altra formazione sociale.
Quanto precede è stato ritenuto dalla commissione del tutto assorbente nei confronti dei rilievi dell’Agenzia sul piano strettamente contabile; la commissione, ha comunque voluto precisare che ove ci si fosse voluti soffermare anche su quest’ultimo aspetto e, più specificamente, sulla ripresa fiscale ai fini IVA, a definirne l’illegittimità dell’accertamento sarebbe comunque intervenuta la norma comunitaria (art.132, pgf.1, lettera m, direttiva 20061112/CE), riaffermata con vigore anche dalla recentissima SENTENZA DELLA CORTE EUROPEA del 19/12113 che in conclusione recita:

  1. L’articolo 134, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune, d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso non esclude dal beneficio dell’esenzione prevista all’articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della medesima direttiva la prestazione di servizi consistente nella concessione da parte di un organismo senza fine di lucro, che gestisce un campo da golf e che propone un piano associativo, del diritto di utilizzare il suddetto campo da golf ai visitatori non membri di tale organismo.
  2. L’articolo 133, primo comma, lettera d), della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che esso non consente agli Stati membri, in circostanze come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, di escludere dal beneficio dell’esenzione prevista dall’articolo 132, paragrafo 1, lettera m ), della stessa direttiva la prestazione di servizi consistente nella concessione del diritto di utilizzare il campo da golf, gestito da un organismo senza fini di lucro che propone un piano associativo, qualora tale prestazione sia fornita a visitatori non membri di tale organismo.

In Definitiva.

In conclusione, e per riassumere i fatti che hanno portato alla decisione:

  • l’associazione ha dimostrato di avere diritto a beneficiare del regime agevolativo prevista dagli art. 148, 149 DPR 600/73 essendosi adeguata alle disposizioni dell’art.90 L.289/2002;
  • le dazioni dei soci e tesserati della Federazione del Golf .al circolo per la pratica sportiva non hanno natura commerciale perché “de-commercializzate” dall’art.148 c.3 DPR 917/86 e dall’art.4 DPR 633/72;
  • lo statuto prevede, in caso di scioglimento, l’obbligo di devoluzione del patrimonio ad altra associazione che persegue analoghi scopi; attua la vita associativa secondo principi di democraticità interna; prevede l’intrasmissibilità della quota e la sua non rivalutabilità, come richiesto dall’art, 148 comma 8 lett. b) c) e) e d) f);
  • il contributo associativo non è rivalutabile e trasmissibile per atto tra vivi;
  • il fatto che alcuni soci detengano un’azione dell’Immobiliare che affitta alla, Società ricorrente il campo da golf non può essere qualificato come “elusione” dell’obbligo di devoluzione dei beni in caso di scioglimento perché:
    – Il campo da golf non appartiene al fondo comune del Circolo e il canone di locazione costituisce un costo necessario;
    – La società proprietaria del campo dichiara il canone di locazione come ricavo d’impresa e viene tassata con un presupposto impositivo autonomo: eventuali redditi di capitale percepiti dai soci scontano autonomamente il capitai gain.
  • E’ illegittima la determinazione induttiva della base imponibile ai fini IRES, IVA e IRAP poiché:
    – Assoggetta a tassazione come “ricavi” le attività sportive rese dal circolo nei confronti dei soci e degli associati F.l.G. che invece sono de-commercializzate dall’art.148 comma 3 DPR 917/86.
  • E’ infine illegittima la sanzione pecuniaria perché:
    – Il circolo ha sempre presentato il modello UNICO, il che esclude l’illecito di omessa dichiarazione ai fini IRES/IRAP
    – Il circolo ha tenuto la contabilità ordinaria, il che esclude l’illecito di omessa fatturazione e registrazione ai fini IVA
    – L’Agenzia ha espressamente riconosciuto che “il circolo è una associazione sportiva dilettantistica che in nessun caso perderà la qualifica di ente non commerciale” .

Per questi motivo la Commissione ha accolto l’appello avverso la sentenza di primo grado annullando l’atto impugnato, e accogliende le tesi della  difesa.

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