La cessione del credito Iva
Al di fuori della previsione normativa sulla liquidazione IVA di gruppo, la cessione deve avvenire necessariamente attraverso atto pubblico o scrittura privata autenticata e dall’atto devono risultare chiaramente le parti contraenti, l’oggetto del contratto (l’importo del credito ceduto) e l’obbligo di notificare la cessione al debitore ceduto. Il soggetto cedente, di conseguenza, ha l’obbligo di notificare l’avvenuta cessione del credito, mediante l’invio di copia autenticata dell’atto, all’ufficio competente e Equitalia.
Condizione preliminare è che il credito Iva oggetto della cessione sia stato richiesto a rimborso.
Gli interessi per ritardato rimborso di imposte non possono formare oggetto di autonomo atto di cessione e spettano comunque al cessionario. È nullo ogni patto contrario;
L’atto di cessione è efficace se è notificato all’ufficio presso il quale è stata presentata la dichiarazione dei redditi del cedente, nonché al concessionario del servizio della riscossione competente in ragione del domicilio fiscale del cedente alla data di cessione del credito. Si considerano inefficaci nei confronti dell’Amministrazione finanziaria i successivi atti di cessione a terzi del credito ceduto;
L’atto di cessione dei crediti è inefficace nei confronti dell’Amministrazione finanziaria se:
Il cessionario risponde in solido con il contribuente fino a concorrenza delle somme indebitamente rimborsate, a condizione che gli siano notificati gli atti con i quali l’Agenzia delle Entrate procede al recupero.
L’Agenzia delle Entrate, come è noto, in caso di richiesta di rimborso e specialmente nel caso in cui vi sia una successiva cessione del credito richiesto a rimborso, procede alla verifica della correttezza della formazione del credito e ad un rilevante campionamento delle società che hanno che hanno richiesto il rimborso per una adeguata verifica generale.
La cessione, nei confronti dell’Amministrazione finanziaria la cessione è efficace a condizione che l’ente o società cedente indichi nella dichiarazione (Quadro RK):
La cessione può avere ad oggetto anche solo una parte delle eccedenze d’imposta; la quota non ceduta può essere portata in diminuzione dei versamenti d’imposta relativi agli esercizi successivi o chiesta a rimborso.
Il cessionario può utilizzare le eccedenze ricevute per i versamenti dell’IRES (anche in acconto), i cui termini scadono contestualmente o successivamente alla data in cui il cedente ha presentato la dichiarazione da cui le eccedenze stesse emergono; la parte non utilizzata può essere chiesta a rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.
Il cessionario è responsabile in solido con il cedente a prescindere dall’effettivo utilizzo delle eccedenze stesse.
Vedi anche: