Accollo tributario e divieto di compensazione con i crediti tributari.
In termini di accollo tributario la novità sta nel fatto che il debito tributario oggetto di accollo non può essere estinto utilizzando in compensazione i crediti vantati dall’accollante nei confronti dell’Erario. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 140/E del 15 novembre 2017. Sono considerati validi e non sanzionabili i pagamenti dei debiti accollati, effettuati tramite compensazione di crediti esistenti ed utilizzabili, anteriormente alla pubblicazione di tale risoluzione. Per i pagamenti successivi è prevista una sanzione pari al 30% di ogni imposto non versato per l’accollato e al 30% del credito utilizzato per l’accollante.
Un contribuente titolare di “crediti fiscali” dichiara di volersi fare carico (cosiddetto «contratto di accollo») del debito di un altro contribuente e procede al pagamento, al posto di questi, del suo modello F24. L’operazione è valida, secondo quanto previsto all’articolo 8 dello statuto del contribuente, non è però più possibile, utilizzare in compensazione i propri crediti fiscali verso lo Stato senza versare alcuna somma, richiedendo al contribuente a cui ha pagato le imposte.
Già si era detto che sebbene tale possibilità sia considerata da molti operatori lecita, in assenza di una normativa attuativa, a mio parere non vi è dubbio che esistano concreti rischi che l’operazione, soprattutto se fatta su larga scala ed in modo professionale, possa essere riqualificata e considerata una sorta di abuso del diritto.
La circolare ha fatte salve le compensazioni effettuate precedentemente inibendo però quelle ulteriori e successive.
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