OBBLIGHI TRIBUTARI PER I SOGGETTI RESIDENTI FISCALI IN ITALIA IN TEMA DI Tassazione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni non qualificate, valori mobiliari e opzioni.
Oggetto di questo lavoro , è il trattamento fiscale delle partecipazioni non qualificate, per chi ha residenza fiscale in Italia.
Le azioni trattate sui mercati regolamentati
Deve innanzitutto premettersi, al fine di liberare la mente da ogni equivoco, che possa fuorviare il destinatario delle presente informazione, che, anche le plusvalenze – o capital gain – su titoli o su beni esteri, si considerano prodotte in Italia, indipendentemente dalla nazionalità dell’intermediario o dell’ente o società che ha emesso le azioni o i titoli e pertanto il capital gain su partecipazioni o beni esteri, va sempre dichiarato nel Modello Unico (a parte le ipotesi di opzione per il regime del risparmio amministrato o gestito, sotto specificate).
Deve inoltre precisarsi, sempre con il fine di dare, prima di ogni altra indicazione tecnica, delle chiare linee di demarcazione mentale, che non è previsto un diverso trattamento fiscale per la contrattazione continua, fatto salvo quanto di seguito si dirà rispetto al trattamento del risparmio gestito o amministrato. Ai fini del presente parere, per attività finanziarie, si intendono le attività da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte italiana o estera, come depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero; conto correnti valutari, partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti; obbligazioni estere e titoli similari; stock option; ecc.
Si accenna appena al fatto, che le plusvalenze realizzate da soggetti residenti all’estero derivanti da cessioni di azioni negoziate in mercati regolamentati, non si considerano prodotte nel territorio dello Stato italiano, e dunque non sono tassabili in Italia, ma nello Stato di residenza fiscale. I soggetti non residenti sono tassati in Italia per i redditi diversi derivanti da beni che si trovano, o da attività svolte, in Italia. L’art 23 del TUIR prevede però che per tali soggetti non sono imponibili i redditi delle lettere da c-bis) a c-quinquies) art 67 TUIR derivanti da partecipazioni, titoli o contratti negoziati in mercati regolamentati o da cessione e prelievo di valute. È inoltre previsto, per evitare doppie imposizioni, che gli stessi redditi previsti dalle lettere da c-bis) a c-quinquies) dell’art. 67 TUIR non sono imponibili per i soggetti residenti in Stati esteri con cui siano in vigore convenzioni e che non risiedono in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, nonché per gli enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali esecutivi in Italia (art. 5, comma 5, D.Lgs. 461/1997).
Le partecipazioni in società ed enti non residenti, così come altri strumenti finanziari, come ad esempio le obbligazioni e i titoli di Stato, permettono di conseguire capital gains, – oltre che alla remunerazione specifica come dividendi o interessi – nel caso in cui il prezzo di mercato al momento della vendita sia più alto rispetto a quello di acquisto.
Sul capital gain, grava un’imposta che va pagata secondo le modalità dei diversi regimi di risparmio: regime della dichiarazione, regime del risparmio amministrato, regime del risparmio gestito.
Sinteticamente si può dire – relativamente alle partecipazioni – che nel regime della dichiarazione si provvede personalmente a svolgere gli adempimenti fiscali compilando il Modello Unico, nel regime del risparmio amministrato si delegano gli adempimenti fiscali all’intermediario finanziario, così come nel regime del risparmio gestito. In tutti e tre i casi la minusvalenza è compensabile solo nei quattro periodi d’imposta successivi e le minusvalenze possono essere compensate esclusivamente con plusvalenze della stessa natura.
OBBLIGHI DICHIARATIVI E MODELLO UNICO
Quanto agli obblighi dichiarativi per la persona fisica residente in regime amministrato, andrà compilato il quadro RM del Modello Unico relativo agli investimenti finanziari esteri. In regime dichiarativo oltre alla compilazione del quadro RM andrà compilato anche il quadro RT dove andranno indicate le plusvalenze (o capital gain). Nel caso di investimenti esteri – come lo sono evidentemente tutti i prodotti da cui si può ricavare un capital gain -. andrà necessariamente compilato il modello RW.
I contribuenti residenti fiscalmente in Italia devono dichiarare nel quadro RW le attività patrimoniali e finanziarie detenute all’estero nel corso del periodo d’imposta, anche in caso di disinvestimento effettuato prima del termine del periodo d’imposta stesso, suscettibili di produrre reddito imponibile in Italia, indipendentemente dall’effettiva produzione di reddito nel periodo d’imposta. In pratica, con la compilazione del quadro RW il Fisco monitora gli investimenti esteri effettuati dai contribuenti residenti. L’articolo 2, comma 4-bis del D.L. n. 4/2014, convertito in Legge n. 50/2014 ha previsto che l’obbligo di monitoraggio per le attività finanziarie detenute all’estero non sussista per i depositi e i conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel periodo d’imposta non sia superiore a euro 10.000. Deve essere però segnalato che il limite in questione è stato elevato sino alla soglia di euro 15.000 dalla Legge n. 186/2014. Tuttavia, ai soli fini della compilazione del quadro RW per il periodo d’imposta 2014 vale ancora il precedente riferimento fermo restando che l’obbligo di compilazione del quadro RW sussiste comunque laddove lo stesso sia obbligatorio ai fini del calcolo dell’IVAFE, e cioè nel caso in cui la consistenza media sia superiore a euro 5.000,00. Di conseguenza, come avvenuto anche lo scorso anno, la compilazione del quadro RW potrebbe portare ad alcune situazioni particolari, come ad esempio:
• conto corrente estero con giacenza media maggiore di euro 5.000 ma che, nel corso dell’anno, non ha superato come valore massimo i 10.000 euro. Il quadro RW andrà compilato esclusivamente ai fini IVAFE;
• conto corrente estero con giacenza media inferiore a euro 5.000 ma che, come valore massimo, ha superato i 10.000 euro. Il quadro RW deve essere compilato soltanto ai fini del monitoraggio fiscale.
Per i soggetti che detengono attività gestite da intermediari finanziari non residenti devono essere compilati il quadro RL, per indicare i redditi di capitale dei fondi comuni d’investimento mobiliari diversi da quelli istituti in Stati diversi da quelli UE o SEE White List il cui gestore sia vigilato nello Stato in cui è stabilito.
DISTINZIONE TRA PARTECIPAZIONI QUALIFICATE E NON QUALIFICATE
Le partecipazioni qualificate, che non sono oggetto del presente pare, se non per quanto necessario alla definizione delle partecipazioni non qualificate, sono individuate dall’art. 67, lett.c) del TUIR e sono le partecipazioni rappresentate da azioni (ad eccezione quelle di risparmio non convertibili e incluse quelle privilegiate) e ogni altra partecipazione in società di persone (escluse le associazioni professionali) e in società di capitali o enti commerciali residenti, o in società o enti non residenti (compresi gli enti non commerciali e le associazioni tra artisti o professionisti), che rappresentano una percentuale di diritti di voto in assemblea ordinaria superiore al 2% per titoli quotati in mercati regolamentati, italiani o esteri; 20% per le altre partecipazioni; oppure una partecipazione al capitale sociale superiore al: 5% – per i titoli quotati in mercati regolamentati, italiani o esteri – 25% per le altre partecipazioni. Se uno dei parametri è superato la partecipazione si considera qualificata . Tali percentuali si determinano considerando tutte le cessioni effettuate, anche a soggetti diversi, nel periodo di 12 mesi, antecedenti alla data di ciascuna cessione, e a condizione che il venditore abbia posseduto almeno per un giorno partecipazioni, diritti o titoli che raggiungano la consistenze qui indicate quali partecipazioni qualificate; sono invece escluse le partecipazioni in enti non commerciali residenti, che sono considerate non qualificate indipendentemente dalla quota posseduta (lett. c-bis); per le società di persone e gli enti privi dell’organo assembleare vale solo il 2° limite sopra indicato. Analogamente le cessioni di diritti e i titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni, quali per esempio i diritti d’opzione o i warrant, si considerano qualificati se consentono di acquisire partecipazioni qualificate.
CALCOLO DEL CAPITAL GAIN
Per gli strumenti finanziari, si pagano le imposte così come indicato nella Tabella “A”. Per gli strumenti finanziari e le partecipazioni, la plusvalenza si calcola in base alla differenza tra il corrispettivo percepito e il costo di acquisto, aumentato degli oneri accessori, comprese le imposte di donazione o successione, ma esclusi gli interessi passivi. Per gli strumenti finanziari e le partecipazioni, pervenuti al cedente per successione, il costo di acquisto è il valore dichiarato ai fini della successione, mentre per i titoli esenti è il valore normale alla stessa data. Per le donazioni il costo da considerare è quello di acquisto sostenuto dal donante.
Per la tassazione delle plusvalenze realizzate dalle persone fisiche non imprenditori vige il criterio di cassa, anche se l’imponibile si determina con riferimento alle disposizioni vigenti alla data dell’atto di trasferimento.
Per il calcolo del capital gain si utilizza il cambio del giorno di liquidazione delle operazioni. Il valore normale alla data del prelievo delle valute estere da conti o depositi costituisce il corrispettivo su cui calcolare la plusvalenza, mentre il costo, se non documentato, è quello risultante dal minore dei cambi mensili accertato nel periodo d’imposta. Il capital gain da depositi o conti correnti in valuta costituisce reddito solo se l’importo dei depositi è stato maggiore o uguale ad euro 51.645,68 per almeno 7 giorni lavorativi consecutivi nell’anno.
Per le partecipazioni in società di persone e in società IRES che adottano il regime di trasparenza fiscale ex art. 115, comma. 12 TUIR, il costo di acquisto è aumentato dai redditi imputati al socio e diminuito dalle perdite imputate e dagli utili distribuiti e questo anche per le società di persone con attività immobiliare o finanziaria. Il l costo della partecipazione comprende anche i versamenti in conto capitale, nonché la rinuncia ai finanziamenti soci effettuati a favore della società. Devono essere detratti dal costo delle partecipazioni rimborsi di riserve di capitale di cui all’art. 47, comma. 5, che non danno origine a redditi di capitale.
Nell’ipotesi dell’usufrutto e della nuda proprietà, per calcolare il valore dell’usufrutto e della nuda proprietà sono utilizzabili i noti criteri previsti dall’imposta di registro ex artt. 46 e 48, D.P.R. 26.4.1986, n. 131.
L’art. 67, lett. c-ter TUIR prevede che le plusvalenze realizzate mediante la cessione o il rimborso di titoli , non rappresentativi di merci, di certificati di massa , di valute estere , di metalli preziosi grezzi (esclusi quelli lavorati, come pera es. i gioielli), o di quote di partecipazione in organismi di investimento collettivo, si calcolano facendo la differenza tra prezzo di cessione (o valore normale dei beni rimborsati) e il costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori (esclusi gli interessi passivi), comprese le somme percepite al rimborso o alla chiusura del rapporto.
Le plusvalenze derivanti da cessione o rimborso di quote o azioni di Oicvm italiani e lussemburghesi si calcolano facendo la differenza tra corrispettivo ricevuto e costo di acquisto, eventualmente rettificato dalla differenza già tassata per competenza al 30.6.2011, e quello alla data di acquisto.
L’art. 67, lett. c-quater TUIR prevede che: i redditi derivanti da contratti, compresi i contratti derivati, che prevedono l’ obbligo di acquistare o cedere a termine valute , strumenti finanziari , metalli preziosi , merci o altri parametri finanziari, consistono nella somma algebrica delle eventuali plusvalenze o minusvalenze, determinate come per le partecipazioni societarie, tenuto conto anche degli altri proventi o costi relativi, compreso quanto percepito al rimborso o alla chiusura del rapporto.
La plusvalenza per le cessioni di metalli preziosi, se il costo di acquisto non è documentato, è il 25% del prezzo di vendita.
I premi pagati o riscossi su opzioni sono considerati reddito nell’anno in cui l’opzione è esercitata o in cui scade il termine per l’esercizio, esclusa l’ipotesi di anticipata cessione. Sono compresi anche i redditi conseguiti con gli Exchange traded commodities – conosciuti come ETC.
L’art. 67, lett. c-quinquies TUIR prevede che i capital gain e gli altri redditi derivanti:
· dalla cessione o chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale
· dalla cessione di crediti pecuniari ,
· dalla cessione di altri strumenti finanziari
costituiscono reddito calcolato in base alla differenza tra corrispettivo o valore normale ricevuto e i costi di acquisto e accessori sostenuti (esclusi gli interessi passivi), aumentata delle eventuali somme percepite al rimborso o alla chiusura del rapporto. Dal capital gain bisogna togliere i redditi di capitale maturati ma non riscossi, in quanto, come detto, vige il criterio di cassa.
Le plusvalenze, sia relative a beni diversi dalle partecipazioni, che relative a partecipazioni – qualificate o non qualificate – devono essere indicate nel Modello Unico (ad esclusione delle partecipazioni e titoli per i quali si è optato per il regime del risparmio amministrato o del risparmio gestito)) e l’imposta va versata entro il termine previsto per il saldo dell’IRPEF . Le plusvalenze delle lett. c-bis), c-ter), c-quater) e c-quinquies) devono essere sommate e dichiarate complessivamente.
È prevista la possibilità di riporto e compensazione delle perdite (o minusvalenze) nei successivi 4 anni , distintamente e separatamente per le partecipazioni qualificate e non qualificate, purché la minusvalenza risulti dal Modello Unico relativo all’anno in cui si è realizzata. Per le partecipazioni qualificate, il riporto dell’eccedenza negativa è limitato al 40% o al 49,72% – a seconda del periodo di maturazione Il riporto dell’eccedenza negativa deve avvenire separatamente per plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate, plusvalenze da cessione di partecipazioni non qualificate, plusvalenze da cessione di partecipazioni in società aventi sede nei Paesi o territori compresi nella Balck List di cui al comma 4 dell’art. 68, TUIR.
Black LIST
È prevista la tassazione del 100% delle plusvalenze di partecipazioni qualificate relative a partecipazioni in società residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata, salva disapplicazione a seguito di interpello preventivo (TUIR artt. 68, comma. 4, e 167) nel quale sia stata dimostrata che per i redditi di queste società partecipate la tassazione è avvenuta in forma non ridotta.
La cessione della partecipazione ricevuta in base a conferimento in sospensione, costituisce reddito diverso, imponibile al 49,72% in presenza delle condizioni previste dall’art. 68, comma. 3, TUIR, cioè partecipazione qualificata in società non residente nei Paesi della Balck List.
REGIME DEL RISPARMIO AMMINISTRATO
Non devono essere dichiarate nel modello Unico le plusvalenze non qualificate relative a titoli, quote, diritti certificati in custodia o amministrazione presso banche o altri soggetti autorizzati per i quali è stata esercitata l’opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva da parte degli intermediari, separatamente su ciascuna operazione.
L’art. 6 , D.Lgs. 461/1997 prevede che le persone fisiche che non operano in qualità di imprenditori commerciali; le società semplici ed equiparate; gli enti non commerciali; i soggetti non residenti, per i redditi soggetti ex art. 23 TUIR, possono optare per il regime del risparmio amministrato , ossia per l’applicazione dell’ imposta sostitutiva su ciascuna operazione effettuata da parte di un intermediario abilitato relativamente ai titoli, quote, certificati in custodia o in amministrazione presso lo stesso intermediario, relativamente alle operazioni indicate alle lettere da c-bis a c-ter (escluse le cessioni di valute) dell’art. 67 TUIR.: L’intermediario può portare in deduzione dalle plusvalenze e altri redditi delle operazioni successive le eventuali minusvalenze o perdite precedenti, nel periodo d’imposta o nei 4 successivi. L’opzione può essere esercitata all’inizio del rapporto,. Se è fatta successivamente ha efficacia per l’anno successivo rispetto a quello in corso il regime del risparmio amministrato non può essere applicato se il socio supera il limite delle partecipazioni qualificate L’opzione può essere revocata entro la fine di ciascun periodo d’imposta.
REGIME DEL RISPARMIO GESTITO
Chi ha affidato l’incarico di gestione di tutto o parte del proprio patrimonio mobiliare ad un intermediario autorizzato può optare per alcuni redditi di capitale di cui all’art. 44 TUIR conseguiti nella gestione e per i redditi diversi di cui alle lettere da c-bis) a c-quinquies) dell’art. 67, per il regime del risparmio gestito, ossia per l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 20% sul risultato netto maturato dalla gestione, imposta che viene versata dall’intermediario senza alcun obbligo di dichiarazione per il titolare nel proprio modello Unico. Per l’ opzione e la revoca dell’opzione le regole sono analoghe a quelle indicate per il risparmio amministrato Se il risultato della gestione di un anno è negativo, la perdita può essere scomputata dai risultati successivi, fino al 4°. Se la gestione chiude con una perdita non compensata, con la certificazione del gestore si può utilizzarla nel modello Unico per compensarla con altre plusvalenze del gruppo di redditi indicati nelle lettere da c-bis) a c-quinquies) dell’art. 67 TUIR.. L’imposta sostitutiva è calcolata alla fine di ciascun anno o alla fine del rapporto di gestione.
REGIME DELLA DICHIARAZIONE
Nel regime della dichiarazione il calcolo della plusvalenza, o capital gain, si fa ricostruendo la movimentazione del portafoglio secondo il metodo LIFO. Sottolineo che la normativa sul Capital gain prevede un conteggio analitico e dettagliato per il calcolo della plusvalenza da dichiarare sui titoli esteri: bisogna tenere conto dell’ordine delle operazioni e delle quantita’ di ogni lotto, con prezzo di acquisto al cambio del giorno successivo.. La plusvalenza o la minusvalenza vanno conteggiate in base al LIFO continuo.
Una minusvalenza si può compensare con plusvalenze derivanti dalla chiusura di un rapporto amministrato o gestito. .La compensazione di minusvalenze e plusvalenze è possibile, nel modello Unico, solo tra posizioni in regime dichiarativo. In regime amministrato, o gestito, l’intermediario rilascia una certificazione delle plus/minusvalenze, o del risultato di gestione maturati nel corso del rapporto. Con tale certificazione, si possono riportare le minusvalenze nella dichiarazione dei redditi per compensare le plusvalenze derivanti da rapporti in regime dichiarativo. Non è possibile compensare le minusvalenze di un rapporto amministrato con le plusvalenze di un altro rapporto gestito. Può essere utile richiedere il passaggio dal regime amministrato al regime dichiarativo: le minusvalenze certificate verranno indicate nel modello unico e sarà possibile compensarle con le plusvalenze già maturate o successivamente maturate in regime dichiarativo.
LA TASSAZIONE DEL CAPITAL GAIN PER LE IMPRESE
Quanto sopra indicato non si applica per le imprese e le società per le quali i capital gains sono considerati plusvalenze tassabili in base all’art. 86 TUIR Senza entrare nel merito della normativa specifica e della cosiddetta partecipation exemption, in presenza di determinati requisiti, l’art. 87 TUIR per le imprese esclude la tassazione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni azionarie e titoli similari. Connessa a tale esenzione, è prevista la totale indeducibilità delle minusvalenze da cessioni di partecipazioni e titoli per i quali è prevista l’esenzione delle plusvalenze.
Per quanto invece riguarda la tassazione in regime di Pex, rimandiamo all’apposito articolo
La Tassazione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni, in regime di Pex.
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