la legge
La Liquidazione Giudiziale.
I presupposti.
Presupposto oggettivo per la liquidazione Giudiziale, istituto vecchio, che prima si chiamava fallimanto e che adesso si chiama così, + è lo «stato di insolvenza». Lo stesso, per portare ad una dichiarazione di fallimento, deve sia sussistere che manifestarsi all'esterno tramite inadempimenti o anche fatti, i quali dimostrino che l’ imprenditore non è più in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni.
Lo stato di insolvenza deve essere «manifesto», e tale manifestazione non coincide con il momento di genesi dello stesso stato, infatti l’insolvenza è un processo che non si esaurisce in un unico momento, ma è un susseguirsi di situazioni che durano nel tempo, spesso impercettibili all'esterno dell'impresa sino all'atto della loro esteriorizzazione: la suddetta manifestazione. Il legislatore non considera il fenomeno dell'insolvenza fino a quando non venga ritenuto pericoloso, lasciando l'imprenditore, fino a quel momento, libero di gestire le sue difficoltà. Sono previste sanzioni penali per l'imprenditore che aggravi il proprio dissesto astenendosi dal richiedere la liquidazione giudiziale o che pur conoscendo lo stato d'insolvenza continua a fare ricorso al credito.
LA liquidazione giudiziale.
Gli effetti.
Il soggetto assoggettato a liquidazione giudiziale deve consegnare al curatore la corrispondenza relativa ai rapporti compresi nella liquidazione giudiziale e gli deve comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, quindi conseguenze personali.
Come il fallimento incide sulle libertà costituzionali del soggetto i cui beni vengono presi in consegna e custoditi dal curatore; La liquidazione giudiziale comporta la perdita di possesso, ma non della proprietà, dei beni del soggetto assoggettato il quale, infine, sarà interdetto dai pubblici uffici e quindi cesserà l’esercizio dell’impresa.
Il codifc della Riforma, oltra ad avere previsto varie forma di incentivazione per l'imprenditore che tempestivamente attivi una procedura di allerta, continua a consentire all’imprenditore alcune procedure che gli possono permettere di evitare il fallimento risanando la propria azienda:
- Risanamento giudiziale: quando l’impresa può ricorrere a procedure previste dalla legge fallimentare, e tipicamente al concordato preventivo per stipulare un accordo con i creditori, con finalità di salvataggio oppure di liquidazione, in cui il Tribunale competente, coadiuvato da un Commissario Giudiziale, ne sentenzia l’omologazione; Il tribunale svolge una funzione attiva che condiziona le parti: l’imprenditore e i creditori.
- Risanamento stragiudiziale: l’impresa può cercare un accordo privatistico coi creditori, quando presenta importanti esposizioni debitorie nei loro confronti. Si basa su una strategia di risanamento con il concordato preventivo.
Presupposti, finalità ed effetti.
Il concordato preventivo si inquadra come uno strumento che la legge mette a disposizione dell'imprenditore, in crisi o in stato di insolvenza, per evitare la liquidazione giudiziale attraverso un accordo destinato a portare ad una soddisfazione anche parziale delle ragioni creditorie Lo scopo del concordato preventivo, non è solo quello di tutelare l'imprenditore in difficoltà, ma anche e soprattutto i creditori. Durante la procedura di concordato finalizzata al risanamento dell’impresa, il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale e la direzione del giudice delegato. Come per la liquidazione giudiziale e il Concordato in fase di liquidazione Giudiziale (il vecchio concordato fallimentare) anche il Concordato Preventivo prevede a certe condizioni, la possibilità di ottenere l’esdebitazione.
Piano di risanamento - Art. 166 comma 3, lettera d)
Il contenuto. Il piano attestato di risanamento di cui all' comma 3 che prende il posto dell'art.. 67 III comma, lettera d) del R.D. del 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, si inserisce in questo quadro e si configura come il primo passo per una gestione e soluzione della crisi rimessa all’autonomia dell’imprenditore. La norma dispone che: “Non sono soggetti all'azione revocatoria [….] gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata da un professionista indipendente, designato dal debitore, iscritto al Registro dei Revisori Legali e che abbia idonei requisiti di professionalità e indipendenza come previsto dall'articolo 28, lettere a) e b) [….]” Ma soprattutto l’imprenditore che effettua pagamenti e operazioni in esecuzione di un piano di risanamento attestato in modo corretto e su presupposti oggettivi può dimostrare, in caso di successivo fallimento di avere effettuato le operazioni aziendali senza alcun dolo e in modo corretto. Il piano di risanamento è un atto stragiudiziale non soggetto al controllo del giudice né nella fase di preparazione, né nella fase di esecuzione. Il piano è un atto unilaterale dell’imprenditore, per la sua adozione non è richiesto l’accordo con i creditori né il loro consenso. La predisposizione di un piano particolarmente complesso in grado di sostenere sia la valutazione dell’attestatore, sia, soprattutto, l’eventuale giudizio del Tribunale richiede competenze non necessariamente presenti nell’azienda; il piano deve essere “idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria […]”
Il contributo di un soggetto terzo può ragionevolmente mitigare la soggettività delle valutazioni dell’imprenditore e del suo management circa le capacità di uscita dalla crisi. I professionisti dello studio Arrighi in grado di fornire tali competenze.
Accordi di ristrutturazione dei debiti -
«L’imprenditore in stato di crisi può domandare, d, l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, [….] L'accordo può essere o meno pubblicato nel registro delle imprese.. ]
L'accordo stragiudiziale deve essere considerato autonomo e distinto rispetto al concordato preventivo, con la conseguenza che la richiesta del debitore al Tribunale ha ad oggetto la sola omologa dell’accordo che ne sancisce l’efficacia e non l’apertura di un procedimento, con relativa istruttoria, come previsto invece per il concordato preventivo; il professionista incaricato di redigere la relazione, in considerazione del fatto che si tratta di una attività avente un contenuto marcatamente tecnico-contabile. Negli accordi di ristrutturazione dei debiti, il raggiungimento della percentuale minima (sessanta percento) di adesioni non è presupposto dell’azione ma condizione di omologazione del piano pertanto tale percentuale può essere raggiunta mentre gli accordi sono in fieri. Non può essere omologato l’accordo di ristrutturazione che non preveda espressamente le modalità di pagamento dei creditori non aderenti; per regolare pagamento dei creditori estranei a tale accordo si deve intendere l’esatto pagamento del debito alla sua scadenza e non il pagamento secondo le regole concordate tra il debitore e i creditori aderenti all’accordo (in particolare, trattandosi di accordo di natura privatistica, non solo chi non aderisce ad esso ma anche chi vi resta estraneo va regolarmente pagato.